L’alba della legislazione vitivinicola. Tutto inizia nel secolo XII con i comuni

L’alba della legislazione vitivinicola. Tutto inizia nel secolo XII con i comuni

di Pietro Stara

Una contestazione radicale del sistema signorile venne mossa dai comuni a partire dalla fine del secolo XII. Sin dalla prima metà del secolo XII i comuni cittadini cominciarono ad affermare la propria autorità nel territorio circostante; il primo strumento di tale successo fu costituito quasi dovunque da un complesso di patti giurati di alleanza o di parziale sottomissione, stretti con le maggiori consorterie nobiliari del contado: “Tale processo si sviluppò a spese delle famiglie dell’aristocrazia militare e delle chiese, in quanto detentrici di prerogative signorili nel contado […]. Che la lotta contro le giurisdizioni signorili avesse motivazioni essenzialmente politiche è stato riconosciuto nel passato da molti scrittori di storia ed è generalmente ammesso ai giorni nostri […]. Mentre deprimevano le prerogative di natura pubblica legate al possesso fondiario, le autorità comunali esaltavano il pieno diritto di proprietà in tutte le sue implicazioni strettamente economiche e favorivano l’instaurazione delle nuove forme di sfruttamento del lavoro contadino: gli affitti a breve termine, e soprattutto i contratti parziari e mezzadrili […]. L’assunzione, da parte dei Comuni cittadini, dei poteri pubblici nelle campagne non fu mai totale e completa: venne sempre concesso uno spazio, talora assai ampio, sia alle autonomie delle comunità locali che all’esercizio di prerogative giurisdizionali da parte di famiglie aristocratiche, generalmente di recente affermazione, comunque strettamente legate all’ambiente politico cittadino1».

I comuni medievali, consapevoli che l’affermazione politica dovesse passare attraverso il controllo legislativo, ebbero un ruolo fondamentale nella regolamentazione e nello sviluppo della produzione vitivinicola, inserendo negli statuti comunali norme specifiche volte a tutelare l’integrità dei possedimenti e la salvaguardia della produzione del vino sino al suo consumo: si partiva così dal disciplinamento dai tempi della raccolta, si passava poi per le norme che regolavano la manomissione, i furti o altri danneggiamenti dei vigneti e si terminava con la regolamentazione del consumo e la commercializzazione del prodotto finito: «Alla base della produzione statutaria dell’Italia comunale sembra di poter rilevare l’esplicitazione e l’elaborazione di un concetto primario: l’idea di bene comune, di interesse collettivo, di patrimonio di pubblica utilità. […] Sempre più fitta e sistematica si fa l’attenzione verso le potenzialità produttive della città e del suo distretto, e la percezione del fatto che solo un intervento diffuso, autoritario del centro egemone capace di percorrere tutte le fasi del “circuito economico”, dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, possa garantire alla comunità l’approvvigionamento dei mercati e quindi l’autosufficienza alimentare2».

Verona e Bassano
Così, se il Libro V degli Statuti veronesi del 1327 definì le competenze dei saltari, ufficiali assegnati al controllo campestre con compiti di prevenzione e repressione dei danneggiamenti alla terra e destinati a un servizio di sorveglianza continuo delle vigne (diurno e notturno) che andava dal 1º giugno alla chiusura della vendemmia (vincolata all’approvazione dei gastaldi3 e dei consorti “sorcium et regolarum” del suburbio e dei massari delle ville del distretto), allo stesso tempo a Bassano fu il Consiglio maggiore del comune cittadino a stabilirne la data, con pene, per chi anticipava la spremitura dell’uva, che andavano da 60 soldi per un mastello di mosto alle 10 lire per un vaso vinario “frondato ab utroque capite4”.

Toscana marittima e statuti piemontesi (Farigliano)
Anche negli Statuti della Toscana marittima (Massa, Lucca, Pisa e Livorno), l’interesse del legislatore fu quello di regolare i vari aspetti che legano la produzione del vino, non da ultima, come si è visto in precedenza, la vendemmia: «Ma alla vendemmia gli statutari della Toscana marittima posero mente soprattutto a disciplinarne il tempo, ritardandolo al massimo (secondo uno schema che ben possiamo definire classico: ché da sempre il contadino vorrebbe vendemmiar prima per paura della grandine, mentre il padrone tira per le lunghe perché l’ultimo sole alzi la gradazione del vino); ed è interessante notare che gli statuti impongano senza eccezione il ritardo, comminando pene neppur lievi ai contravventori5». Lo stesso valse per molti Statuti piemontesi che vietarono l’inizio della vendemmia senza l’autorizzazione del castellano («Capo 193. De non intrando ad vindemiandum sine statuto»), così come proibirono l’annacquamento del vino finalizzato al commercio e l’introduzione nel proprio territorio del vino forestiero6.

Cagliari
Quasi tutti gli statuti contenevano, infine, norme di polizia amministrativa, relative al commercio al minuto e dunque all’attività di osti e tavernieri, con regole relative ai prezzi e alle tipologie della vendita: comparvero indicazioni sulle modalità di conservazione del prodotto, con la richiesta di imbottigliamento del vino in contenitori muniti di sigilli di garanzia, imposizioni e regolamenti concernenti le operazioni di mescita e norme sull’apertura e sulla chiusura dei locali collegate a quelle sul coprifuoco notturno: «La vendita, sia all’ingrosso come al minuto, doveva essere dichiarata immediatamente con pene che in caso di inadempienza arrivavano fino a 20 giorni di carcere. Ugualmente regolamentate le tariffe per barcaioli che caricavano e scaricavano il vino, per i trasportatori, per gli assaggiatori e i misuratori. Il vino in città era trasportato nella rua del vi, nominata successivamente via Stretta, dove si svolgevano tutte le operazioni che precedevano la vendita. Molta attenzione era posta dalla normativa cittadina nella vendita del vino al minuto, tutelando tavernieri, consumatori e fiscalità municipale. A Cagliari era vietato ai mercanti inviare nella rua del vi botti a osti o a ostesse senza che questi o persone di loro fiducia fossero presenti, annotando il nome di chi prendeva in consegna la merce. Osti e ostesse per la vendita nelle loro taverne dovevano tenere giuste misure, correttamente capaci, contrassegnate dal Mostazzaffo7: misure inadeguate venivano distrutte e multe comminate ai contravventori. Il vino era venduto a quartare e mezze quartare che andavano tenute davanti alla botte nella taverna; proibita la vendita a bicchieri. Nell’allegria della taverna l’unica discriminazione colpiva il boia al quale era sì consentito bere nell’osteria ma in un bicchiere che si doveva portare da casa. Una volta aperta una botte osti e ostesse dovevano continuare a spillare il vino senza attingere da altre botti o barili diversi da quelli da cui avevano incominciato la vendita e in ogni caso il numero delle botti non poteva essere superiore a tre. Severamente punite le frodi ai danni del consumatore al quale non poteva essere venduto latino per greco e qualità di vino mescolate tra loro, tranne l’aggiunta o le miscele con il vino cotto. Calmierati i prezzi a cui l’avventore andava incontro8».

___________

1. P. Cammarosano, Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV), Loescher, Torino 1974, Nota conclusiva, in http://fermi.univr.it/rm/didattica/fonti/cammarosano/nota.htm
2. E. Orlando, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino: il contributo degli statuti comunali veneti, in M. Da Passano et al. (a cura di), La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX), Carocci, Roma 2000, vol. I, pp. 74-75
3. In età longobarda, l’amministratore di una quota del patrimonio fondiario regio, che assumeva in sede locale compiti civili, militari e giudiziari. La rilevanza della carica diminuì con la decadenza del potere regio, fino a scomparire sotto i franchi.
4. Cfr. Orlando, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino, cit
5. U. Santarelli, La vite e il vino negli statuti della toscana marittima, in Da Passano et al. (a cura di), La vite e il vino
Storia e diritto (Secoli XI-XIX), Carocci, Roma 2000p. 28
6. R. Viotto, Statuta Fariliani, Comune di Farigliano, Farigliano 2008, pp. 176-178
7. «In periodo iberico del Regno di Sardegna era il funzionario che nelle città regie ed in qualche villaggio soprintendeva ai viveri e ai prezzi nel pubblico mercato, imponeva calmieri sui generi di prima necessità, vigilava sui pesi e sulle misure, sulla qualità delle merci, sull’edilizia. Determinava i luoghi di vendita dei commestibili, emanava bandi sul commercio delle derrate, imponeva penalità ai contravventori. L’ambìto ufficio di Mostazzaffo era conferito di regola al capo giurato o al presidente del Magistrato Civico, dopo usciti di carica. Dal 31 dicembre 1809 il Mostazzaffo e i suoi dipendenti furono posti sotto l’ispettore dell’annona. La carica fu abolita con l’editto regio del 12 agosto 1836 che sanciva la riforma dei consigli civici». F.C. Casula, Dizionario storico sardo, Delfino, Sassari 2001
8. P.F. Simula, Produzione, consumo e commercio del vino in Sardegna nel Basso Medioevo, in Da Passano et al. (a cura di), La vite e il vino cit., pp. 427-428

Immagine | Crediti

avatar

Pietro Stara

Torinese composito (sardo,marchigiano, langarolo), si trasferisce a Genova per inseguire l’amore. Di formazione storico, sociologo per necessità, etnografo per scelta, blogger per compulsione, bevitore per coscienza. Non ha mai conosciuto Gino Veronelli. Ha scritto, in apnea compositiva, un libro di storia della viticoltura, dell’enologia e del vino in Italia: “Il discorso del vino”.

2 Commenti

avatar

carolain cats

circa 6 anni fa - Link

che je possino...

Rispondi
avatar

Stefano Cinelli Colombini

circa 6 anni fa - Link

Anche il Comune di Montalcino seguiva questa tendenza, prima della sua fine nel1568 ha prodotto cinque codici sul vino. Salvo errore il più antico è del 1388. A fine ‘400 in forza di uno di questi codici fu processato (abbiamo solo gli atti del processo, ma manca la sentenza) il Vescovo Testa Piccolomini per aver infranto i tempi di raccolta. Considerando che si trattava di un nipote di Papa Pio II, era una notevole dimostrazione di autonomia.

Rispondi

Commenta

Sii gentile, che ci piaci così. La tua mail non verrà pubblicata, fidati. Nei campi segnati con l'asterisco, però, qualcosa ce la devi scrivere. Grazie.