Botte da orbi e risse in terra di Chianti (1902 – 1930)

Botte da orbi e risse in terra di Chianti (1902 – 1930)

di Pietro Stara

Mettetevi comodi.
Mettetevi comodi e soprattutto pigliatela come volete. L’altra sera, qui a Genova, sono andato al concerto di Vinicio Capossela, che è terminato con “La lumaca”, una canzone tratta dall’album “Ballate per uomini e bestie”:

(…) Lasciare un passaggio,
lasciare una scia
come una cometa
come una cometa
su una foglia. (…)

La vita delle persone è uguale: importa poco da dove si parte, ancora meno in quale luogo si arriva. L’unica cosa che vale è ciò che si lascia, la nostra scia. Purché non sia chimica o troppo inquinante. Fuor di burla, ho la tendenza a rivolgere indietro lo sguardo anche quando valuto il presente o scruto segnali di un futuro prossimo venturo. Occasione ghiotta me l’ha fornita la disputa in corso a proposito della “Gran Selezione” che ha investito i rispettivi consorzi del Chianti: allora mi sono buttato nel passato per recuperare quell’antica scia e per capire se aveva lasciato qualche traccia. Una sola raccomandazione per la prossima lettura: non crediate che la storia insegni qualcosa alla vita. E’ semmai il contrario: probabilmente è la vita che ha da insegnare qualcosa alla storia. E questo non è sempre un bene.

Botte da orbi dal 1902 al 1930.
Il 16 novembre del 1902, esattamente 117 anni fa, giorno meno e niente più, un’assemblea di vignaioli chiantigiani, su ordine del giorno del liberale Luigi Callaini, deliberava di «promuovere un’associazione fra i produttori del vino del chianti all’oggetto di proteggere la denominazione ‘Vino del Chianti’ con una marca speciale o con altro più efficace mezzo». Alcuni mesi dopo, il 7 febbraio 1903, a Siena si approvava lo statuto d’un “Sindacato enologico cooperativo del Chianti” che aveva appunto lo scopo di cui sopra. La cosa non era nuova perché anche i sabaudi, sempre nel 1902, avevano costituito il loro “Sindacato vinicolo Piemontese” promosso dagli onorevoli Teobaldo Calissano e Arnaldo Strucchi.

Quasi contemporaneamente alla deliberazione chiantigiana, i vignaioli appartenenti a zone diverse della Toscana aprirono le danze e le contese che avevano in essere una e una sola ragione che, senza in fondo in fondo, era poi una domanda: quale doveva essere la delimitazione territoriale della zona d’origine del vino Chianti?

Scaramucce, piccole risse e randellate a piacere accompagnarono più o meno tutto il periodo che intercorse tra la fine del 1902 e il 1910. In quell’anno, però, le minor contese si trasformarono in una vera e propria scazzottata di rango: da un parte i viticoltori del Chianti Classico e dall’altra quelli di Poggibonsi. Questi ultimi non avevano preso per nulla bene la decisione presa in un’adunanza tenutasi il 18 febbraio 1910 presso il Comizio Agrario di Firenze dal ‘Comitato intercomunale Promarca d’origine del vino Chianti’, e ribadita nel successivo Convegno dei viticoltori chiantigiani tenutosi in Greve il 27 febbraio successivo, in cui si proibiva l’uso della parola “Chianti” ai vini di Poggibonsi.

L’anno prima, infatti, l’avvocato Giulio Brini coadiuvato dal professor Vittorio Racah l’avevano chiusa lì: la zona del Chianti corrisponde ai terreni eocenici, ovvero al secondo periodo geologico dell’era cenozoica, compreso tra 58 e 27 milioni di anni fa, tra il Paleocene e l’Oligocene. A difendere i viticoltori di Poggibonsi e dintorni venne chiamato lo stesso Brini, il quale propose di adottare, senza successo alcuno, il nome generico “Chianti” e di farlo seguire dal nome del comune di produzione, permettendo così di estendere notevolmente il suo diritto d’uso.

Bisognerà aspettare il decennio successivo e la fine della Grande Guerra per avere un nuovo tentativo nazionale per la difesa dei vini tipici. Ricordo qui, brevemente, che la parola ‘tipico’ non è mia, ma fu in uso dai legislatori dell’epoca. Dapprima una interrogazione degli onorevoli Marescalchi e Di Pietra nel dicembre del 1919 portò alla nomina di una Commissione nominata dal Ministro Micheli che, nel 1920, era destinata ad elaborare un progetto di legge per la tutela dei vini tipici. La Commissione presentò alla Camera, l’11 marzo del 1921, il progetto di legge che prese il nome del ministro appena ricordato. Ma il progetto rimase tale e la legge non venne mai approvata. Essa venne sostituita dal D.L. 497 del 7 marzo 1924 trasformato in legge il 18 marzo 1926 dopo notevoli e complicate vicissitudini. Quelli del Chianti classico si buttarono a capofitto già sul D.L. del 1924 e costituirono il primo “Consorzio per la difesa del vino tipico del Chianti e della sua marca d’origine”, che adottò come marchio collettivo il gallo nero in campo oro circondato da un sottile cerchio con scritta in basso: Chianti! (Il punto esclamativo è mio)

L’articolo 1 dello Statuto del Consorzio accoglieva al proprio interno «i produttori e gli industriali di vino del Chianti classico, composto dei Comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve e Radda in Chianti e Castelnuovo Bardanega limitatamente alle frazioni di S. Gusmè e Vagliagli».

Quelli di Sancasciano (lo scrivevano proprio così) Val di Pesa non erano persuasi che le ragioni geologiche adottate dal Consorzio (galestri, alberesi e arenarie) fossero così convincenti, per cui, non molto allegramente, il 20 luglio del 1925 costituirono il ‘Consorzio per la difesa del vino tipico Chianti Sancasciano Val di Pesa e della sua marca di origine’, che aveva come marchio lo stemma del comune: due torri grigie in campo rosso. I produttori della Val di Pesa sostennero, in ragione del Consorzio, che i loro terreni non erano dissimili da quelli del Chianti storico, le uve pure e financo le tecniche di vinificazione. Quindi (rivolto ai classici) chiesero non molto sommessamente: «perché rompete i marroni? (credo che le parole fossero ben meno compiacenti)».  I “classici” si convinsero che quelli di Sancasciano non avevano poi così torto e optarono per accogliere, il 30 ottobre 1926, i terreni costituiti prevalentemente da galestri e ciottoli di alberese, ma non di arenaria, nel loro Consorzio. Mentre pareva che tutto fosse finito a “cantucci e vino”, dall’altra parte le istituzioni tecnico-agrarie, industriali e commerciali di Firenze, Arezzo e Pistoia diedero vita, il 22 febbraio 1927, al “Consorzio di Vino Chianti”, che ebbe come marchio distintivo un Bacchino (piccolo Bacco) danzante in campo azzurro: venne anche chiamato “Consorzio del Bacchino o del Putto” per distinguersi pienamente da quello del Gallo.

Quelli del Putto avevano, senza eufemismi, una visione espansionista: «Chianti non è il nome di un vino di una certa zona e cioè del Chianti storico, ma sibbene il nome generico di un certo tipo di vino e che quindi tale denominazione deve essere estesa ai vini prodotti nelle zone di San Casciano, Carmignano, Montalbano, Colli Fiorentini, Pomino, Rufina ecc. perchè provvisti di pregevole finezza e particolari caratteri organolettici e commerciali e per essere da tempo immemorabile contraddistinti all’interno ed all’estero col nome di Chianti; inibendo a questi vini il nome di Chianti si verrebbe ingiustamente ad impedire il loro commercio specialmente all’estero e molte piazze sarebbero perse a vantaggio di nazioni concorrenti, in quanto che il Consorzio a tesi restrizionista non ha, né potrebbe mai avere, la potenzialità occorrente per il consumo dell’interno e per l’esportazione. Un criterio restrittivo nell’applicazione della Legge sui vini tipici e nel caso nostro del vino Chianti, oltre che danneggiare l’economia toscana e l’economia nazionale per la contrazione che inevitabilmente porterebbe specialmente all’esportazione, verrebbe anche a colpire ingiustamente una classe altamente benemerita di agricoltori che con spirito veramente patriottico si è data, senza eccessive considerazioni d’indole finanziaria, alla rapida ricostituzione della vite distrutta dalla fillossera».

E per mettere i puntini sulle ‘i’ e sulle lettere rimanenti dell’alfabeto ecco qui l’articolo 3 dello Statuto dei bacchini espansionisti, territorio e produzione del vino compresi:

«— Col nome Chianti da tantissimi anni in Italia ed all’estero sono conosciuti, apprezzati e chiamati tutti i migliori, e genuini vini ed i vini tipici della Toscana, rossi e bianchi, prodotti nei terreni dell’eocene e del cretaceo dove abbondano le rocce calcaree, nei terreni di natura galestrosi, alberesi ed arenarii, delle zone collinari appartenenti ai Comuni di Greve, S. Casciano Val di Pesa, Barberino Val ,d’Elsa, Montespertoli, Galluzzo, Bagno a Ripoli, Casellina e Torri, Rignano sull’Arno, Reggello, Pelago,Pontassieve, Rufina, Dicomano, Fiesole,

Carmignano, Montelupo, e Vinci della provincia di Firenze; Radda, Castellina in Chianti, Gaiole, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi della provincia di Siena; (escluse le zone delle crete); Larciano e Tizzana della provincia di Pistoia; Pian di Scò e Cavriglia della provincia di Arezzo; A parere del Consiglio potranno essere ammesse al Consorzio particolari zone di Comuni limitrofi. Detti vini, se rossi, provengono prevalentemente dalle uve dei seguenti vitigni: Sangioveto, Tribbiano, Canaiolo (rosso e bianco) e Malvasia, mescolate quasi sempre in a proporzioni diverse a seconda delle differenze annuali che presentano le diverse uve; se bianchi sono prodotti quasi esclusivamente col Tiribbiano e la Malvasia.

I vini stessi, vinificati o no col governo, presentano tutti i seguenti caratteri che danno a ciascuno di essi l’unica e vera impronta del vino Chianti.

Vino rosso — colore rosso rubino intenso, vivo e brillante se giovane, colore rosso granato se vecchio, odore vinoso, pieno di freschezza, e con caratteristico profumo intenso se invecchiato, sapore gradevolissimo, armonico; rotondo, vellutato, frizzante, se giovane e governato; caldo, asciutto, se vecchio; vino sciolto, e pronto e raramente tosto ma di corpo, di alcolicità che va in media da circa 11° a circa 13 gradi; spesso austero ma passante e di facile a digestione, con acidità totale normale variabile da circa a 6 e mezzo a 7 e un quarto, e col 21-26 di estratto secco.

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Vino bianco — colore paglierino più o meno intenso, sapore secco, sottile, netto, delicato e fine, acidità giusta, alcolicità media da circa 10 e 5 a circa 12 gradi; con gradevole marcato profumo se invecchiato.

I vitigni che producono il vino Chianti sono generalmente coltivati in promiscuità con altre colture ed allevati alti a testucchio, od alla Chiantigiana e bassi a filare pieno; sono potati rispettivamente a tralciaia od a piegatoio ed archetto od a capovolto.

Il vino Chianti si adatta ai, trasporti più lunghi di terra e di mare, si presta all’invecchiamento breve e lungo, migliorando sempre i suoi caratteri organolettici, tanto da a farlo primeggiare fra tutti i più eletti vini da pasto e da esportazione».

Mentre quelli del Bacchino, gli espansionisti insomma, se la cantavano e se la ridevano veniva emanato dal Ministero dell’economia Nazionale il Regolamento (approvato con R. D. 23 giugno 1927 n. 1440) alla Legge 18 marzo 1926 n. 562, di cui Part. 6 precisava che «gli Statuti dei Consorzi di difesa di vini tipici portanti denominazioni geografiche devono stabilire, oltre alle caratteristiche di cui all’art. 1, anche le zone di produzione che hanno diritto alle denominazioni medesime».

Ecco allora che il Consorzio del Gallo riformò il proprio Statuto nell’Assemblea che si tenne il 20 settembre 1927, introducendo l’articolo 4: «La zona di produzione di cui all’art. 6 1° comma del Regolamento 23 giugno 1927 n. 1440 e le zone ad essa limitrofe previste nel 2° comma dell’articolo stesso, sono costituite dai Comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve e Radda in Chianti, dal Comune di Castelnuovo Berardenga, limitatamente alle frazioni di S. Gusmè e Vagliagli e da parti determinate dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi, S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa, come dalla carta allegata al presente Statuto».

Veniva anche modificata, ampliandola, la definizione del vino Chianti:

« A rt. 5 — Per ‘Chianti’ si deve intendere il vino genuino, governato o meno, proveniente dalle uve o dai mosti prodotti nel territorio delimitato dall’Art. 4 (salvo le esclusioni dell’ultimo capoverso dell’art. 6 del Regolamento 23 giugno 1927 n. 1440) da vitigni in prevalenza delle varietà Sangioveto, Canaiolo, Malvasia e Trebbiano, particolarmente coltivate in collina, in terreni in posto d’origine eocenica formati da galestro, alberese ed arenaria. Esso si distingue in vino da pasto superiore e vino da pasto fine.

Chianti da pasto superiore è quello che sia stato affinato mercè le trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche che si compiono durante l’invecchiamento naturale dei vini per una durata non inferiore ai due armi compiuti dal primo giorno dell’anno solare successivo alla raccolta e che abbia i seguenti requisiti: colore rosso rubino con riflessi giallognoli, profumo caratteristico intenso, sapore asciutto, armonico, vellutato, alcolicità non inferiore a 11.5 per cento in volume e acidità da gr. 6,5 a 7 per litro.

Chianti da pasto fine è quello che presenta le seguenti caratteristiche: colore rosso rubino vivace, odore vinoso caratteristico, sapore gradevole, fresco, di alcolicità da 10 a 13 per cento in volume, e con acidità di gr. 6,5 a 7,5 per litro».

L’Art. 10 del citato Regolamento 23 giugno 1927, stabiliva che «in ogni caso, per ciascun vino tipico, non può essere costituito più di un Consorzio».

La palla passò, dunque, al Ministero dell’Economia Nazionale, che doveva decidere a quale dei due Consorzi spettasse la legittimità di rappresentare il vino Chianti. Esso pose, in data 11 ottobre 1927, ai rispettivi Consorzi due domande tanto semplici quanto complicate:

  1. 1) Quali sono le zone limitrofe alla regione Chiantigiana che per eguaglianza di vitigni, clima, terreno, e tipo di vino prodotto, possono far parte della zona di produzione del Chianti?
  2. ) Quali altri tipici vini toscani potrebbero far parte di un unico Consorzio di difesa previsto dall’art. 10 del Regolamento?

I due Consorzi risposero, naturalmente, in maniera diametralmente opposta e il Ministero si vide costretto a convocarli per una adunanza, che si tenne a Roma il 25 ottobre 1927, in virtù del conseguimento di un possibile accordo. Accordo che saltò poiché le rispettive Federazioni degli agricoltori di Siena e di Firenze non avevano trovato in alcun modo un compromesso, richiesto in data 9 marzo 1928 e che sarebbe dovuto arrivare al tavolo ministeriale non oltre il 25 dello stesso mese, sulla delimitazione delle rispettive zone di competenza per la composizione di un unico Consorzio per la difesa dei vini tipici Toscani comprendente Chianti, Montalbano, Rufina, Colli Fiorentini, Montepulciano e Montalcino. A tutto questo si aggiungevano, memori delle antiche diatribe, le proteste dei produttori di Poggibonsi, che avrebbero voluto entrare nel Consorzio del Gallo e quelli delle Colline Pisane che, a loro volta, chiedevano di essere ammessi nel consesso del Bacchino.

Epilogo (si fa per dire).
La Commissione che nel 1930 dovette portare ad una soluzione definitivamente provvisoria, partì da un’altra domanda che più incasinata non poteva essere. «Che cos’è il vino Chianti?».

E così rispose: «Il vino tipico Chianti è unico e inscindibile: però per esso, oltre al marchio o segno distintivo proprio, previsto dall’art. 6 del R.D.L. 11 gennaio 1930, n. 62, convertito in legge con la Legge 10 luglio 1930, n. 1164, dovrà aggiungersi OBBLIGATORIAMENTE da tutti i consorziati una striscia che porti la denominazione di provenienza; e precisamente una delle seguenti: Chianti Classico, Montalbano, Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli Aretini, Colline Pisane». Prevalse, alla fine dei conti, una visione commerciale, vennero chiuse le virgolette e si mise un punto.

A capo.

Bibliografia
– Avv. G. Brini, Il vino del Chianti e la marca d’origine, L’Agricoltura senese, 15 marzo 1910, anno XLVII, n° 5;
– Prof. Lelio Gibertoni e Emanuele Grill, Il vino Chianti Sancasciano Val di Pesa e la sua marca d’origine, Sancasciano Val di Pesa : Stab. Tip. Fratelli Stianti, [1926?];
– R. Ugolini, Sul Consorzio a difesa del vino tipico del Chianti e sulla opportunità che ne partecipi la produzione vinicola delle colline pisane, Pisa : Arti Graf Pacini-Mariotti, 1928;
– Per la tutela del vino Chianti e degli altri vini tipici toscani, Relazione della Commissione Interministeriale per la delimitazione del territorio del vino Chianti, Ministero dell’Agricoltura e delle foreste – Direzione generale dell’agricoltura, Tipografia Antonio Brunelli, Bologna 1932

Foto di Di Vignaccia76 – postcards, Pubblico dominio, La stazione di San Casciano in Val di Pesa – Convoglio condotto dalla locomotiva N°9 Vittoria in transito presso il Passo dei Pecorai.

Note:
1) Il riferimento storico è alla Lega del Chianti tra i comuni di Gaiole, Radda e Castellina costituita dalle Repubblica di Firenze nel 1378. Il più antico Statuto risale al 1384.
2) 
http://www.viten.net/files/c34/c342cf2b6c975073f77a67531abd3f83.pdf
3) 
Nella parte occidentale del territorio chiantigiano affiorano terreni calcareo-marnosi, calcareo-arenacei e marnoso-argillitici, riferibili ad una serie di sedimenti marini con età che vanno dal Cretacico all’Eocene (circa 130-40 ml di anni) e che i geologi comunemente chiamano “coltri alloctone”. Queste rocce hanno iniziato a depositarsi in ambiente di mare aperto a partire dal Cretacico direttamente su crosta oceanica di origine magmatica e vulcanica sottomarina; ancora oggi una parte di questi antichi fondali marini si trova nel settore nord-occidentale del territorio, a Strada in Chianti, e, più diffusamente nella zona di Impruneta.
Questo mare cretacico doveva trovarsi più ad ovest del bacino di sedimentazione della Serie Toscana, lontano da importanti apporti dal continente; inizialmente si è così venuta a creare una lunga serie di sedimenti per lo più limosi e argillosi che ha dato origine alla Formazione di Sillano, con vasti affioramenti di marne, siltiti e argilliti nelle zone tra Mercatale Val di Pesa e Panzano in Chianti, compresa, appunto, la Pieve di S. Pietro a Sillano, e l’area occidentale di Castellina in Chianti.In https://www.chianticlassico.com/magazine/un-geologo-nel-chianti-classico/

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Pietro Stara

Torinese composito (sardo,marchigiano, langarolo), si trasferisce a Genova per inseguire l’amore. Di formazione storico, sociologo per necessità, etnografo per scelta, blogger per compulsione, bevitore per coscienza. Non ha mai conosciuto Gino Veronelli. Ha scritto, in apnea compositiva, un libro di storia della viticoltura, dell’enologia e del vino in Italia: “Il discorso del vino”.

2 Commenti

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Marco

circa 4 anni fa - Link

Grazie interessantissimo!! Cose interessanti a latere: esisteva anche un chianti bianco, le modalità di allevamento sembrano molto differenti dalle attuali, la legge del 30 sembra più avanzata del disciplinare odierno rispetto alla provenienza, quasi antesignana delle MGA, Montalcino erano ancora una delle aree secondarie del Chianti, esisteva un canaiolo bianco (sarà ancora coltivato?)

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Salvatore

circa 4 anni fa - Link

Bravissimo, ottimo articolo, complimenti. Da farci una dispensa e divulgarla dai corsi da sommelier fino ai master in marketing vinicolo.

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