Bibenda vs Vitae, plagio e concorrenza sleale. Analisi approfondita dei due prodotti editoriali

Bibenda vs Vitae, plagio e concorrenza sleale. Analisi approfondita dei due prodotti editoriali

di Salvatore Agusta

Come è noto, con sentenze del settembre 2017, emessa dal tribunale civile di Roma, l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) è stata condannata in primo grado per concorrenza sleale ai danni della Fondazione Italiana Sommelier (FIS) in ordine alla pubblicazione di una guida di vini, dal nome Vitae che, a detta dell’organo giudicante, presentava notevoli richiami e similitudini strutturali con la guida Bibenda di Franco Maria Ricci, presidente FIS, la cui prima versione risale al 1999.

Tutto ciò, sempre secondo il ragionamento giuridico del giudice di Roma, richiamerebbe la questione sulla tutela dell’opera dell’ingegno:

…trovano ingresso le questioni della tutelabilità quale opera dell’ingegno della guida “Bibenda” (…) L’accertamento dell’atto di concorrenza sleale della convenuta (ais) conduce all’accoglimento della domanda inibitoria proposta dall’attrice (Bibenda).

Appare necessario, a questo punto, guidare il lettore nella comprensione dei concetti di concorrenza sleale e opera dell’ingegno.

LA CONCORRENZA SLEALE
Per concorrenza sleale va inteso l’atto con cui un imprenditore consegue un profitto utilizzando mezzi idonei a danneggiare un altro imprenditore. In particolare, tra i due vi deve essere una doppia identità: sia di mercato sia di prodotto o servizio offerto in quel mercato.

Vi chiederete, dunque, come possa avvenire in concreto una situazione come quella appena descritta. Giunge in nostro soccorso la disciplina codicistica che, all’articolo 2598 n.1 c.c. prevede una figura generale identificabile come “atto idoneo a creare confusione” e due figure c.d. tipiche ossia descritte nel particolare dal legislatore e non lasciate alla libera interpretazione di nessuno:

uso di segni distintivi altrui;
 imitazione servile della forma del prodotto.

Sul punto, va precisato che il consumatore è il vero arbitro della faccenda, ossia proprio voi che state leggendo. Infatti, il giudice con il suo decreto, tende a proteggere il vostro acquisto, evitando il concretizzarsi della confusione di cui sopra.

Per la verità, affinché una emulazione possa generare confusione nel consumatore, è essenziale che l’elemento emulato sia percepibile dallo stesso come un segno di riconoscimento di una determinata impresa. Con il tempo la giurisprudenza ha elaborato dei criteri che aiutano a comprendere se sussistano gli estremi di confondibilità. Uno di questi, quello che a mio parere vale più di ogni altra cosa, è la cosiddetta apparenza complessiva del prodotto, così come si presenta a prima vista agli occhi del consumatore. 

Ora, siate sinceri, come può una guida con un nome ed una logo particolare poter esser scambiata per un’altra che presenta nome e logo assolutamente diversi? Il logo ed il nome, in quanto registrati, sono la prima forma di difesa che l’imprenditore usa per proteggersi dall’emulazione. Ed infatti Vitae è un nome che non richiama minimamente Bibenda, soprattutto alla luce della quasi ventennale presenza di quest’ultima che, soltanto per questo, gode di una diffusione e notorietà infinitamente superiore a Vitae.

Come se io, dopo aver acquistato Bibenda per dieci o quindici anni, all’improvviso non distinguessi più il nome o il logo e per confusione acquistassi Vitae. Cosa letteralmente impossibile, soprattutto se ci rifacciamo ad un mercato di consumatori attenti ed informati, cosí come va definito quello dei fruitori delle guide di vini.

A riprova di questa personale tesi, uno degli ulteriori criteri elaborati dalla giurisprudenza riguarda la possibilità di equivoco propria del consumatore medio del prodotto (Cass., n. 5562/’86). In questo caso, sappiamo bene che il consumatore medio possiede un grado di educazione superiore a quello che potrebbe avere il consumatore di patatine fritte.

Infine, la Cassazione chiarisce che il concetto di confondibilità va verificato per un verso sulla base di un segno presente e per altro verso sul ricordo visivo di un altro segno, tenuto a memoria sommariamente dal consumatore (Cass., n. 1906/’10). Ora, mettete a confronto i due loghi e le due copertine e ditemi sinceramente se vi sono gli estremi per assumere la presenza di un caso di confondibilità.

Non entro nel merito, lascio a voi trarre le vostre personali conclusioni.

In tema di imitazione servile dei prodotti, che di fatto risulta l’appiglio su cui il giudice ha fondato il suo ragionamento giuridico, va precisato che non è tutelabile la forma quando questa risulti già standardizzata o diretta a determinare un valore funzionale o ornamentale.

Infatti, sul punto, basta fermarsi un po’ per comprendere che lavori di tipo compilatori (almanacchi sportivi, enciclopedie, guide turistiche, guide di vini…ecc..ecc…) presentano per definizione tutti un medesimo contenuto e una forma pressoché standardizzata. Tutte le guide di vini indicano il nome della cantina, gli indirizzi, il numero di bottiglie prodotte e via dicendo. È questa la natura stessa del prodotto e la sua funzione essenziale, e il semplice fatto di riprodurre tutte queste informazioni secondo uno schema piuttosto che un altro non può, a mio modesto parere, generare concorrenza sleale.

LE OPERE DELL’INGEGNO
Secondo l’art. 2575 del codice civile, “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il presupposto indispensabile per la protezione dell’opera è la sua originalità creativa, dunque si pensi ad un quadro, a una melodia, al testo di un libro e non alla forma con cui tale opera dell’ingegno viene estrinsecata nella realtà (olio su tela astrattismo; custodia del cd e o foto di copertina; caratteri usati e tipo di rilegatura scelta…ecc…ecc…).

Gli autori di Bibenda, nel tempo hanno senza alcun dubbio svolto un lavoro encomiabile, ma siamo sicuri di poter condannare per questo motivo chi, seppur in un momento successivo, ha preso a modello la sola forma per riempirla con dei contenuti propri? Oppure, vogliamo vietare di iniziare a descrivere una cantina in un certo modo solo perché tale schema descrittivo è stato già usato in passato?

A parer mio tutto ciò va oltre la protezione fornita dal legislatore, ma rimane il fatto che siamo in presenza di una sentenza di condanna risarcitoria. Non ci resta dunque che attendere per scoprire se l’Ais ricorrerà in appello e se il giudice di secondo grado confermerà la sentenza o ribalterà la decisione. Nell’attesa, con l’aiuto del nostro grafico, abbiamo messo a confronto forma, grafica e caratteri per capire meglio le differenze tra le due guide. Analizziamo dunque punto per punto.
N.B.: a sinistra le immagini di Bibenda, a destra Vitae

Formato: identico nelle due guide ma molto simile alla Guida vini de l’Espresso, pubblicata precedentemente a Bibenda e Vitae.

Logo: assolutamente diversi e non confondibili. In realtà sembra più originale (quindi registrabile) il logo Vitae, mentre Bibenda è solo un lettering

copertine

Copertina: in cartone rigido, come quasi tutte le guide del vino circolanti in italia

Rilegatura: con la copertina è uno dei parametri di raffronto usati dal giudice, ma la rilegatura a filo e la copertina di cartone rigido sono tratti comuni nella maggioranza dei libri stampati nel mondo.

Carta: più leggera per Bibenda, traspare la controstampa.

Gabbia grafica: o impaginazione. È lo spazio, sempre uguale, entro cui vengono scritti i testi. Molto simile per le due guide.

pagine accoppiate bassa

Font (caratteri): I font sono nettamente diversi. Bibenda usa l’Akzidenz Grotesk per titoli e testo, mentre Vitae sceglie il Gill Sans per i testi e il Garamond per nome della cantina e regioni.

confronto font

 

 

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Salvatore Agusta

Giramondo, Francia, Lituania e poi Argentina per finire oggi a New York. Laureato in legge, sono una sorta di “avvocato per hobby”, rappresento uno studio di diritto internazionale negli Stati Uniti. Poi, quello che prima era il vero hobby, è diventato un lavoro. Inizio come export manager più di 7 anni fa a Palermo con un’azienda vitivinicola, Marchesi de Gregorio; frequento corsi ONAV, Accademia del Vino di Milano e l’International Wine Center di New York dove passo il terzo livello del WSET. Ho coperto per un po’ più di un anno la figura di Italian Wine Specialist presso Acker Merrall & Condit. Attualmente ricopro la posizione di Wine Consultant presso Metrowine, una azienda francese in quel di New York. Avevano bisogno di un italiano ed io passavo giusto di là. Comunque sono astemio.

21 Commenti

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Stefano

circa 6 anni fa - Link

Va bene che sei "avvocato per hobby", ma questo non è un post, è una perizia! Te la pagano, spero...

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Salvatore

circa 6 anni fa - Link

Non mi trovi d'accordo, in questi settori come anche nella musica il plagio è un concetto poco tangibile. Ma poi ci sono i fatti.
Dalla sentenza.."Una siffatta valutazione appare trovare conferma nelle dichiarazioni rese dal Presidente dell’associazione convenuta Antonello Maietta, in occasione di un convegno tenutosi agli inizi del 2015, da cui emerge la sua intenzione di realizzare una guida che si ponesse in linea di continuità con quella “Bibenda”, riprendendone il formato e le modalità contenutistiche."

Poi la storia un pochino la sappiamo tutti e sappiamo come e perché oggi abbiamo AIS e FIS

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Maurizio Piacenza

circa 6 anni fa - Link

Avevo già commentato — dal punto di vista dell'aspetto tipografico, non occupandomi io di vini bensì di grafica — un articolo precedente dicendo che pareva strano ed improvvido scegliere font simili per pubblicazioni dello stesso settore in un periodo in cui di font ne abbiamo a bizzeffe. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, ormai. Infatti questo articolo testimonia che le font non sono per nulla simili. Una guida utilizza due font, l'altra una sola. Per di più nemmeno la font sans-serif è uguale: Akzidenz Grotesk in un caso e Gill Sans nell'altro caso. E non possiamo certo ritenerle simili solo perché fanno parte della stessa categoria, cioè i caratteri senza grazie. Se no tutto diventa simile a tutto :)

Farei poi notare che in questo genere di pubblicazioni così come in altre in cui la mole di dati è preponderante rispetto al resto, c'è una base di requisiti tecnici che — spesso, anche se non sempre — impedisci grandi voli pindarici e/o artistici. La quantità di dati è tale per cui bisogna creare gabbie in grado di gestire non solo i dati stessi ma anche un minimo di casistiche diverse, senza che si debba per ogni pagina andare a ritoccare a mano l'impaginato ed anche senza dovere creare 200mila layout diversi per gestire le 200mila casistiche che possono capitare. Insomma, non è una rivista in cui si impaginino articoli e per la quale, in effetti, vedere due impaginati simili farebbe giustamente e immediatamente pensare al plagio. In più, stante che, in queste come in molte altre pubblicazioni, ci sono esigenze di ottimizzare non solo il consumo carta — formati diversi hanno rese diverse a foglio e possono sprecare più o meno carta — ma anche il numero delle pagine — alcuni layout comporterebbero una foliazione maggiore e quindi maggiori costi — ed essere inoltre sicuri che, una volta che nelle gabbie ci si mettono dati reali, il tutto fluisca in modo decentemente omogeneo, ecco che le soluzioni grafiche che si possono progettare si riducono in modo sensibile.

Con questo non voglio pronunciarmi né in un senso né nell'altro perché non conosco tutti i dettagli della situazione. Semplicemente ciò che dal mero punto di vista esteriore ed estetico appare a volte simile, può capitare lo sia perché molte altre soluzioni non sono percorribili, per i motivi più svariati.

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Ruggero Romani

circa 6 anni fa - Link

per quanto ne so io Vitae è distribuita solo tra i soci Ais e non è in commercio...

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Salvatore Agusta

circa 6 anni fa - Link

Carissimo Ruggero, hai aggiunto un ennesimo elemento alla tesi per cui non è corretto parlare di concorrenza sleale. Infatti se i due imprenditori non hanno identità assoluta di mercato o nel caso di specie se uno dei prodotti non ha un vero mercato di riferimento bensì una cerchia di associati, viene letteralmente a mancare il presupposto giuridico della concorrenza sleale.

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Ruggero Romani

circa 6 anni fa - Link

così sembra anche a me, ma non sono né avvocato né giudice...

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Alberto

circa 6 anni fa - Link

Comunque Vitae (almeno la 2017) era in vendita su vari store on-line e quindi non distribuita solo ai soci...

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Raffaele

circa 6 anni fa - Link

Post candidato al premio "Post più noioso del 2017"

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Davide Bruni

circa 6 anni fa - Link

Ma come .... sono astemio ????

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Roberto Bendotti

circa 6 anni fa - Link

Premessa: normalmente è opinione comune, oltre che buon senso civico, rispettare le sentenze. Esse sono frutto di un procedimento (spesso lungo e complesso) che definisce e dirime una questione super partes (almeno l'utopia della democrazia in giustizia dobbiamo tenerla come caposaldo altrimenti vale tutto e addio). Detto questo, se vogliamo trattare in modo serio la questione, credo sia opportuno - quantomeno - richiamare con un link, un documento, un testo, la sentenza COMPLETA.
In questo modo ogni interlocutore prima si può documentare compiutamente, poi approfondire e trascendere nell'opinione - peraltro sempre personale.
Non rende giustizia al tema ed alla serietà di interlocutori trattare marginalmente un tema di una sentenza sena i presupposti di cui sopra....a meno che l'obiettivo non sia fare mero gossip o schieramento di sorta.
Invito pertanto gli autori di questo e del precedente post - visto che pare evidente essere in loro conoscienza il testo (altrimenti di cosa parleremmo?) - di permettere anche ai lettori di avere accesso al testo della sentenza completa in modo da poter permettere a ciascuno di inquadrare gli estratti citati a sintesi e a parziale discussione della decisione di tribunale.
Ringrazio anticipatamente per il necessario e coatruttivo completamento....in caso contrario...ognuno tirerà le proprie conclusioni in piena libertà dipensiero.
Cordiali saluti.

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Salvatore Agusta

circa 6 anni fa - Link

Cordiale Roberto, grazie mille per il tuo commento che mi tira un po' in ballo ed esige una mia risposta; come immaginerai, il presente articolo non è un commento a sentenza, tantomeno un atto di appello. La copia integrale della sentenza, in effetti, è nella disponibilità degli interessati. Noi abbiamo esaminato solo alcuni segmenti della motivazione che, per altro, sono stati resi noti dalla parte attrice. Va anche detto che questa non è la sede per pubblicare la sentenze. Se proprio desideri averne una copia, puoi chiedere direttamente all'Ais o alla Fis, ossia convenuta ed attrice. Infine, se desideri leggere approfondimenti sui temi giuridici richiamati, puoi facilmente abbonarti a iuris data e accedere ai contenuti che ritieni opportuni. In questa sede invece puoi dire la tua e sostenere le tue ragioni, in maniera libera ed indipendente così come ho fatto io.

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Roberto Bendotti

circa 6 anni fa - Link

Stimato Salvatore, tu riporti “La copia integrale della sentenza, in effetti, è nella disponibilità degli interessati. Noi abbiamo esaminato solo alcuni segmenti della motivazione che, per altro, sono stati resi noti dalla parte attrice.” Questo è quello a cui pensavo quando ho scritto il mio intervento. Posso personalmente concludere (non me ne volere male perché ti assicuro che sono scevro da qualsivoglia coinvolgimento e/o schieramento essendo sono un semplice ed umilissimo appassionato di vino): di cosa stiamo parlando? Di un ritaglio di notizia marginale, parziale, magari commentata da altri o proveniente da una delle parti? Siete in gamba (ho apprezzetto la tua interpretazione internazionale di alcune tematiche), avete scritto e scriverete cose interessanti se volete...perché cadere nel pressapochismo?
Lasciate agli attori coinvolti le dovute azioni, i legittimi appelli e controappelli....quando si arriverà mai ad una sentenza definitiva e pubblica potremo conoscere....tutti....compiutamente....e quindi commentare. Almeno, questo è il mio personalissimo pensiero.
Un cordiale saluto.

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Paolo

circa 6 anni fa - Link

Non concordo, gentile Roberto. Quanto fatto nell'articolo è pratica comune: quando mai hai letto l'integrale di una sentenza, civile o penale che sia? Per non parlare di un dispositivo in sede amministrativa (brrrrivido!). L'autore mi sembra sia stato corretto e soprattutto trasparente: "abbiamo esaminato solo alcuni segmenti della motivazione che, per altro, sono stati resi noti dalla parte attrice..." Significa che non ha reperito di nascosto, né sta pubblicando atti coperti da segreto. La parte convenuta ritiene che vi siano altri elementi utili? HA tutto il diritto di fornire quanto di suo interesse, se lo ritiene utile. Ma una sentenza c'è stata, una parte è stata dichiarata soccombente, e vi sono numerosi elementi di discussione nelle parti di sentenza note. Davvero, l'atteggiamento del "aspettiamo la sentenza DEFINITIVA", cioè i tempi (eterni) della procedura civile, a fronte di un evento che influisce QUI e OGGI sulla vita delle due associazioni, non mi trova d'accordo. Il senso dello scambio di opinioni è oggi, perché oggi è stato messo un primo punto fermo in sede giudiziale, pur consapevoli che non è la fine del percorso

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Roberto Bendotti

circa 6 anni fa - Link

Caro Paolo, sta benissimo il tuo discorso soprattutto quando riporti "a fronte di un evento che influisce QUI e OGGI sulla vita delle due associazioni .............. oggi è stato messo un PRIMO PUNTO FERMO in sede giudiziale (una condanna n.d.a.)". Bene, usiamo questo approccio per continuare la discussione. Concludo allora ampliando il mio pensiero di cui sopra (non volevo essere inizialmente così diretto mantenendo il massimo rispetto delle opinioni altri ma il tuo post mi da la possibilità di dire apertamente quello che penso senza filtri). C'è una sentenza di condanna quindi perchè scrivere ben 2 post su questo blog in difesa della soccombente? O meglio con argomentazioni che criticano la sentenza favore evidentemente di una delle parti. Precisazione: non sono tesserato/affiliato a nessuna delle due parti, non sono operatore di settore, non ho interesse in nessun comparto coinvolto....sono solo un semplice appassionato e nella vita mi occupo d'altro e a riprova di ciò mi firmo con mio nome e cognome....giusto che si sa m ai qualcuno abbia già fatto altri pensieri.

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Piero

circa 6 anni fa - Link

Banda di sf..ortunati!

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Roberto Bendotti

circa 6 anni fa - Link

Hai ragione Piero, siamo scaduti evidentemente nell'inutile e noioso. Lasciamo perdere e rimandiamo ad altre discussioni più costruttive e da qualche altra parte.

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Nobilone

circa 6 anni fa - Link

Mi chiedo più che altro perché i legali di AIS non siano stati in grado di far valere in sede di giudizio simili osservazioni tecniche, e perché l'associazione non abbia tenuto al corrente gli iscritti della situazione. Consapevolezza di non poterla spuntare? Presunzione nel minimizzare la denuncia della FIS? In generale è solo l'ennesimo capitolo di una vicenda abbastanza squallida che fa guardare alle proprie tessere associative con grande perplessità (FIS o AIS che siano). Per fortuna ci resta il vino.

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Salvatore Agusta

circa 6 anni fa - Link

Nobilone, la tua domanda è più che legittima. Certe cose non possono esser scritte ma voglio darti un indizio. Ricerca un paio di nomi legati alla vicenda e magari evincerai anche tu la risposta.

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Marco M.

circa 6 anni fa - Link

Premessa telegrafica: ho letto per puro caso questa notizia e non ho alcun rapporto con le parti in causa. Esprimo perciò un parere del tutto personale, da libero cittadino "informato" della materia (...e amante del buon vino). Allora... è sfuggito a tutti voi un "dettaglio" che però è di SOSTANZIALE importanza: entrambe le guide -nella prima pagina di copertina- citano testualmente l' "Associazione Italiana Sommelier", da intendersi (e così sicuramente l'intende l'acquirente o il lettore) come autore e fonte di riferimento di entrambe le guide. E dal contenzioso legale che ne è seguito, si deduce che uno dei due editori non aveva titolo legale per riportare questa dicitura, in tutta evidenza e di fatto fuorviante per tutti i potenziali acquirenti o destinatari delle suddette pubblicazioni. Questo è il nocciolo della questione. Tutto il resto è di secondaria importanza, inclusa la struttura e l'impaginazione dei testi, per altro molto simili, ma comunque non identici. La domanda essenziale da porsi allora è: chi tra i due editori aveva titolo (in via esclusiva ?) per utilizzare l'esplicito riferimento all'Associazione Italiana Sommelier ? Per rispondere correttamente, occorrerebbe conoscere i termini degli accordi esistenti o pre-esistenti tra l'editore di Bibenda e l'AIS... che -presumo- è quanto ha fatto il giudice per arrivare a sentenza. Ciao a tutti.

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Antonio Tomacelli

circa 6 anni fa - Link

L'Ais ha appena pubblicato un comunicato http://www.aisitalia.it/comunicato-ais-12.10.2017.aspx#.Wd-ZQBhaYUF

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Marco M.

circa 6 anni fa - Link

Ho appena letto il comunicato dell'Ais, rilevando -proprio come supponevo e senza sapere alcunché di questo caso tranne quanto riportato in questo post- che il nocciolo della vertenza sta proprio nella citazione e nell'utilizzo dei loghi Ais da parte di entrambi gli editori. Allora, auguri alle parti in causa e in appello vinca il migliore. Io intanto vado per osterie...che preferisco.

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